Approfondimento

Bagno disabili: progettazione e normativa

bagno tipo per disabili

Il bagno per disabili è un ambiente pensato e progettato per consentire a persone con disabilità motorie o sensoriali di utilizzare i servizi igienici in modo sicuro e autonomo.

Il bagno per persone diversamente abili deve essere accessibile anche a persone anziane o con difficoltà temporanee di movimento, come ad esempio donne in gravidanza o soggetti con lesioni.

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Dimensione minima bagno disabili

Sebbene non ci sia una vera e propria normativa che definisca con precisione le dimensioni minime di un bagno per disabili, i vincoli progettuali impongono una misura minima di 180cm x 180cm.

Bagno diversamente abili: quali caratteristiche deve avere?

Dimensioni bagno disabili:

Lavabo disabili: Il lavabo deve essere di tipo a mensola, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm, il rubinetto deve essere del "tipo a leva" e lo specchio deve essere fruibile per tutti (bambini o chi seduto su sedia rotelle) quindi o abbassato vicino a bordo o reclinabile.

Wc disabili: Il wc deve avere altezza della seduta a 45/50 cm, preferibile del tipo sospeso, deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100cm, sono da prevedere maniglioni orizzontali su un lato e ideale una barra ribaltabile sull'altro, posti a 80 cm, pulsante di scarico e portarotolo in posizioni comode e facilitate - obbligo di campanello.

Zona doccia bagno disabili: In caso di doccia, il piatto deve essere filo pavimento e consigliato un sedile posto a 50 cm da terra e prevedere maniglioni posti a 80 cm.

A cosa serve il doccino nel bagno dei disabili?

Normalmente il bidet non è comodo per i disabili, ma chi ha il bidet con lo spazio necessario, è opportuno che installi anche una doccetta, così da facilitare sia chi assiste il disabile nell'igiene personale, sia il disabile stesso.

Come deve essere il bagno dei disabili?

Vediamo la normativa bagni disabili.

La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da un D.P.R. e soprattutto, dal Decreto Ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. Nello specifico, ci riferiamo a:

  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

  • Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22 giugno 1989, in riferimento al suddetto decreto.

Ancora oggi occorre fare riferimento a queste poche norme e ai criteri che stabiliscono quando si progettano gli spazi interni, in particolare dei bagni, dedicati a persone con disabilità o anziani con difficoltà motorie.

Dove è obbligatorio il bagno disabili?

Tutti i locali aperti al pubblico, in base alla tipologia della licenza, devono avere almeno un servizio igienico accessibile, quindi un bagno disabili obbligatorio.

Per garantire l'accessibilità del bagno alle persone diversamente abili, è importante seguire alcune linee guida progettuali specifiche:

Schemi bagni disabili

bagno tipo per disabile
Schema bagno senza doccia
bagno tipo per disabile con doccia
Schema bagno con doccia